Le società di persone e capitali iscritte al Registro delle Imprese sono obbligate a dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Stando alle normative in vigore (Legge n. 2/2009) tuttavia, l’indicazione della PEC sul sito web aziendale non può essere esclusa dagli altri obblighi di trasparenza in capo all’impresa.
L’articolo 2050 del Codice Civile, stabilisce che le società che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione, collegato a una rete telematica ad accesso pubblico, sono chiamate a fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni relative alla sede sociale, al numero di iscrizione al Registro delle Imprese, al capitale sociale, all’eventuale stato di liquidazione, e all’eventuale dichiarazione di società a socio unico.
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, essendo un domicilio fiscale potrebbe rientrare in questa area di informazioni.
Come molte leggi in Italia rimane un aspetto interpretativo, teniamo però a consigliare di esporla almeno nella sezione contatti del sito internet.
Email PEC obbligatoria su siti web come la partita IVA?
di Luca Scuriatti